CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL
CENTRO INTERUNIVERSITARIO
HEALTHCARE RESEARCH & PHARMACOEPIDEMIOLOGY
TRA
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca con sede in Piazza dell’Ateneo
Nuovo 1, 20126 Milano, rappresentata dal Rettore, autorizzato a firmare il presente
atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23.6.2015;
L’Università degli Studi di Milano con sede in Via Festa del Perdono, 7 20122
Milano, rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il presente
atto con deliberazione del Senato Accademico del 15.12.2015;
L’Università degli Studi dell’Insubria con sede Via Ravasi 2, 21100 VARESE,
rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24.4.2015;
L’Università degli Studi di Pavia con sede in Strada Nuova 65, 27100 Pavia,
rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2015;
L’Università degli Studi di Brescia con sede in Piazza del Mercato 15, 25121
Brescia, rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il presente
atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7.7.2015;
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” con sede
in via Duomo 6, 13100 Vercelli, rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato
a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
26.6.2015;
L’Università degli Studi di Verona con sede in Via dell’Artigliere 8, 37129
Verona, rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il presente
atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.6.2015;
L’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio 2, 35122 Padova,
rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.2.2016;
L’Università degli Studi di Udine con sede in via Palladio 8, Palazzo Florio
33100 Udine, rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il
presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.6.2015;
L’Università Politecnica delle Marche con sede in P.zza Roma 22, 60121
Ancona, rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il presente
atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.7.2015;
L’Università degli Studi di Perugia con sede in piazza Università 1, 06123
Perugia, rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il presente
atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2015;
L’Università degli Studi dell’Aquila con sede in Via Giovanni Falcone 25, 67100
Coppito (AQ), rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il
presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.11.2015;
L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara con sede in Via dei
Vestini 31, Chieti, rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il
presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2015;
L’Università degli Studi di Palermo con sede in Piazza Marina, 61 90133
Palermo, rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il presente
atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21.7.2015 e del
3.8.2016;
L’Università degli Studi di Cagliari con sede in Via Università 40, 09124 Cagliari,
rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9.7.2015;
L’Università degli Studi di Sassari con sede in Piazza Università 21, 07100 –
Sassari, rappresentata dal Rettore, debitamente autorizzato a firmare il presente
atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2015;
PREMESSO
– Che è interesse delle Università convenzionate realizzare un programma
operativo nel campo dell’utilizzo dei Flussi Regionali Amministrativi per il
monitoraggio dell’assistenza e la generazione di evidenze volte indirizzare le
politiche sanitarie;
– Che è intenzione delle Università convenzionate creare un organismo
scientifico di riferimento, per approfondire i temi dell’utilizzo, dell’appropriatezza,
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’equità degli interventi preventivi, curativi e
riabilitativi e delle azioni e delle cure mediche nel mondo reale della pratica clinica
corrente;
– Che è interesse delle parti rendere effettivo, tramite detto organismo
scientifico di riferimento, lo sviluppo di temi di ricerca che si sviluppano intorno alla
messa a punto e alla validazione di sistemi standardizzati di rilevazione dei
processi diagnostico-terapeutico-riabilitativi sperimentati dai pazienti affetti da
patologie croniche a forte impatto sulla salute pubblica e sulla spesa sanitaria;
– Che è intenzione delle Università convenzionate coinvolgere nell’iniziativa
appena detta personale di ricerca ed enti esterni, pubblici e privati, interessati,
dedicati e/o funzionali agli obiettivi e/o alle finalità appena esposte con le modalità
indicate in convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Costituzione
1.1 Con la stipula del presente Accordo, le parti sopra descritte instaurano tra loro
una stabile collaborazione per lo svolgimento “in rete” delle attività finalizzate al
perseguimento degli obiettivi definiti in premessa, nel contesto dello sviluppo e del
potenziamento della ricerca universitaria nel settore delle Politiche Sanitarie.
A tal fine, con il presente atto, viene convenzionalmente istituito e organizzato
d’intesa tra le Parti e con la collaborazione di ciascuna di esse il Centro
Interuniversitario denominato Healthcare Research & Pharmacoepidemiology.
Art. 2 – Finalità
2.1 Il Centro intende proporsi come organismo scientifico di riferimento per
istituzioni, operatori e ricercatori che a vario titolo, e a vari livelli di responsabilità
istituzionale, hanno interesse ad approfondire i temi dell’utilizzo,
dell’appropriatezza, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’equità degli interventi
preventivi, curativi e riabilitativi e delle azioni e delle cure mediche nel mondo reale
della pratica clinica corrente attraverso lo studio, la messa a punto e la diffusione di
metodi scientificamente validi e la generazione di evidenze scientifiche nei settori
di sua competenza.
2.2 In particolare il Centro si propone di:
- a) Promuovere e coordinare programmi di ricerca di natura teorica e applicata
aventi come oggetto lo studio dell’utilizzo, dell’appropriatezza, dell’efficacia e
dell’efficienza delle diagnosi, delle cure nonché degli interventi per la prevenzione
delle malattie;
- b) Partecipare, attraverso partnership su base volontaria tra le Università
interessate aderenti al Centro, a progetti di ricerca competitivi, sia a livello
nazionale che internazionale, su tematiche di interesse del Centro stesso;
- c) Favorire la comunicazione sui temi di competenza del Centro attraverso
l’organizzazione di seminari, workshop, convegni e altre iniziative di divulgazione
scientifica e la diffusione dei risultati della ricerca attraverso report e pubblicazioni
scientifiche;
- d) Favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel
quadro di collaborazioni con Istituti, Dipartimenti e Centri di Ricerca nazionali e
internazionali;
- e) Promuovere programmi di formazione sui temi di competenza del Centro;
- f) Stimolare iniziative di collaborazioni scientifiche interdisciplinari;
- g) Supportare le istituzioni pubbliche nel monitoraggio dell’assistenza e nella
generazione di evidenze utili ai fini programmatori;
- h) Stimolare e supportare le istituzioni pubbliche all’avvio di iniziative tese al
confronto tra modelli di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- i) Studiare organizzazioni sostenibili nei paesi in via di sviluppo e stabilire,
insieme con gli organi regionali, nazionali ed europei, forme di collaborazione
internazionale.
Art. 3 – Sede Amministrativa del Centro
Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso quella tra le
Università convenzionate a cui appartiene il Direttore. Detta sede può, quindi,
cambiare stabilendosi in un’altra delle Università convenzionate, previa
comunicazione formale alle medesime Università. Il primo Direttore del Centro
verrà nominato successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione
come stabilito all’art. 9.
Art. 4 – Laboratori di Healthcare Research & Pharmacoepidemiology
4.1 Le attività che il Centro si propone di svolgere secondo il presente atto, sono
attuate dai laboratori di Healthcare Research & Pharmacoepidemiology (d’ora in
avanti “Laboratori”) operanti presso le sedi delle parti contraenti, oppure presso le
strutture operative all’uopo costituite anche in collaborazione con altri enti. Resta
inteso che non è necessario che alle attività che il Centro si propone di svolgere
secondo il presente atto partecipino tutti i membri del Centro.
4.2 La costituzione di uno o più laboratori scientifici presso ciascuna parte
costituente il Centro è deliberata dal Consiglio Direttivo, in base alla richiesta
inoltrata dal personale interessato, a seguito di una valutazione di merito scientifico
e opportunità organizzativa.
4.3 A ciascun Laboratorio deve essere preposto un responsabile, designato dal
Consiglio Direttivo su proposta dei componenti il laboratorio stesso, che vigila
affinché le attività siano svolte in accordo con le regole di buona pratica della
ricerca osservazionale stabilite dal Consiglio Direttivo, cura lo svolgimento delle
attività nell’ambito dei programmi del Centro e ne riferisce al Consiglio Direttivo.
4.4 I laboratori Scientifici si avvalgono delle strutture e delle attrezzature messe a
disposizione dalle Università di appartenenza, del personale tecnicoamministrativo
che collabora alle attività del Centro, nonché delle strutture e
attrezzature messe a disposizione, tramite accordo, da altri enti aventi interessi
convergenti con quelli del Centro. I laboratori Scientifici costituiscono sedi
operative del Centro.
Art. 5 – Afferenti al Centro
Afferiscono al Centro su domanda inoltrata al Direttore del Centro e trasmessa al
Consiglio Direttivo, che ne delibera l’accettazione:
– docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, tecnici e dottorandi di ricerca
appartenenti alle Università convenzionate.
– ricercatori di riconosciuto e documentato prestigio scientifico singolarmente
cooptati dal Consiglio Direttivo;
– ricercatori afferenti a istituzioni pubbliche nazionali e regionali, nonché ad
enti ed imprese, fondazioni e società scientifiche che svolgono la loro attività in
settori attinenti o comunque coerenti con le finalità del Centro.
Art. 6- Organi del Centro
6.1 Sono organi del Centro:
- a) L’Assemblea degli Afferenti al Centro;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Direttore;
- e) l’Advisory Board.
6.2 Tutti gli organi hanno una durata fino alla scadenza del Centro. In caso di
rinnovo del Centro si rinnovano tutti gli organi ed i relativi mandati.
Art. 7 – Assemblea degli Afferenti al Centro
7.1 L’Assemblea è costituita dagli afferenti al Centro. L’Assemblea è organo
propositivo, di indirizzo e di controllo del Centro ed in particolare è chiamata a:
- Stabilire le linee generali di indirizzo dell’attività del Centro nell’ambito delle
finalità del centro;
- Approvare i programmi triennali di attività del Centro predisposti dal
Consiglio Direttivo;
- Approvare il piano annuale delle attività e il relativo utilizzo delle risorse del
Centro;
- Approvare il rendiconto annuale sulle attività svolte e il relativo utilizzo delle
risorse del Centro
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra i professori e ricercatori
universitari afferenti, che i rispettivi Rettori nomineranno ai sensi del successivo art.
8 del presente atto e il Direttore del Centro ai sensi dell’art. 9.
- Approvare le modifiche della Convenzione istitutiva proposte dal Consiglio
Direttivo, da sottoporre in seguito alle università convenzionate;
- Collaborare con il Consiglio Direttivo, con il Direttore e con l’Advisory
Board sulle materie di interesse del Centro e assicurare i necessari legami con le
istituzioni pubbliche e private che hanno competenza sulle attività oggetto del
Centro.
7.2 L’Assemblea, convocata in qualsiasi forma e con mezzi idonei è presieduta dal
Direttore del Centro e si riunisce almeno due volte l’anno.
7.3 E’ ammessa la possibilità che uno o più membri possano partecipare alle
adunanze per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano
essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché
visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi
requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Direttore e dove
pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la
sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7.4 Le sedute dell’Assemblea sono valide quando sia presente almeno la metà
degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. L’Assemblea delibera a
maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
8.1 Il Consiglio Direttivo, organo di programmazione e direzione delle attività del
Centro, è composto da un massimo di due esponenti per ciascuna Università
aderente al Centro, nominati dai rispettivi Rettori, su designazione dell’Assemblea
tra i docenti e i ricercatori universitari afferenti al Centro con le modalità previste
dal’apposito Regolamento per l’elezione del Comitato Direttivo e del Direttore del
Centro (allegato 1) Il Direttore può inoltre invitare alle sedute del Consiglio Direttivo
i Responsabili scientifici dei progetti di ricerca, con diritto di voto consultivo.
8.2 Il Consiglio Direttivo può invitare esperti esterni competenti nei settori di
interesse del Centro, per la partecipazione ad una o più riunioni del Consiglio con
voto consultivo.
8.3 Il Consiglio Direttivo può cooptare rappresentanti degli Enti pubblici membri
dell’Advisory Board, per un numero non superiore ad 1/3 dei componenti del
Consiglio stesso, invitandoli a partecipare a una o più sedute del Consiglio, con
diritto di voto. I rappresentanti degli Enti esterni cooptati non possono entrare a far
parte della giunta esecutiva di cui al successivo comma 9.
8.4 Il Consiglio Direttivo resta in carica 6 anni. Il primo viene costituito entro due
mesi dalla stipula della presente Convenzione.
8.5 Il mandato è a titolo gratuito.
8.6 Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:
- a) Sovrintende ed è preposto alla cura, alla vigilanza e all’organizzazione delle
attività del Centro;
- b) Individua, d’intesa con il Direttore, le linee generali di indirizzo dell’attività del
Centro, le traduce in programmi di ricerca triennali e propone il piano annuale delle
attività e il relativo utilizzo delle risorse all’Assemblea per l’approvazione;
- c) Garantisce e verifica periodicamente lo stato di attuazione e la qualità delle
realizzazioni del Centro;
- d) Predispone, d’intesa con il Direttore, il rendiconto annuale sulle attività svolte e
sull’utilizzo delle risorse del Centro sulla base della documentazione relativa
all’attività delle Sezioni Scientifiche;
- e) Coordina i rapporti di collaborazione e di scambi, comprese le eventuali
prestazioni per conto terzi, con altri Enti pubblici e privati e con Università italiane e
straniere, proponendo all’approvazione degli organi dell’Università sede
Amministrativa le relative convenzioni e/o contratti, d’intesa con gli uffici
competenti.
- f) Formula le richieste di finanziamento;
- g) Vaglia e delibera in merito alla costituzione delle Sezioni Scientifiche e relativo
Responsabile
- h) Vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro;
- i) Propone modifiche della Convenzione istitutiva da sottoporre al parere
dell’Assemblea;
- j) Propone all’Assemblea eventuali domande di rinnovo o di scioglimento del
Centro;
- k) Delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un
terzo dei suoi componenti.
8.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore, di norma presso la sede
amministrativa del Centro. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di
almeno sette giorni. Per la convocazione valgono le norme generali di
funzionamento degli organi collegiali: può essere inviata anche con e-mail non
certificata purché tale modalità sia condivisa da tutti i componenti; deve contenere
il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza nonché l’ordine del giorno. Per la validità
delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei
componenti universitari con voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono prese
a maggioranza dei votanti. A parità di voto, prevale il voto del Direttore.
8.8 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano
per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere,
trasmettere o visionare documenti e di votare simultaneamente sugli argomenti
posti all’ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si
considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Direttore e il Segretario della riunione
a cui competono stesura e sottoscrizione del verbale.
8.9 Il Consiglio direttivo può istituire, al suo interno una Giunta esecutiva che
coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni e svolge le attribuzioni
delegate dal Consiglio Direttivo stesso. E’ membro di diritto della Giunta il Direttore
del Centro, che la convoca e la presiede. I criteri relativi alla composizione della
Giunta e alle modalità di istituzione sono prefissati dal Consiglio Direttivo
medesimo. Il mandato dei componenti della Giunta scade allo scadere del
Consiglio Direttivo che l’ha istituita.
Art. 9 – Direttore del Centro
9.1 Il Direttore, è nominato dal Rettore dell’Università sede Amministrativa del
Centro, a cui il Direttore appartiene,
9.2 Il Direttore viene indicato per la nomina dall’Assemblea tra i designati per il
Consiglio Direttivo. Fino alla prima nomina, le funzioni del Direttore vengono svolte
dal decano tra i membri del Consiglio Direttivo.
9.3 Il Direttore è anche Presidente dell’Assemblea degli Afferenti e dell’Advisory
Board.
9.4 Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
- a) È Responsabile del Centro, nei limiti delle norme vigenti e dei regolamenti
dell’Università sede amministrativa del Centro;
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’eventuale Giunta esecutiva,
l’Assemblea degli afferenti al Centro e l’Advisory Board;
- c) Coordina e sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte
le attribuzioni che interessano il Centro;
- d) Porta in esecuzione tutte le delibere del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea degli
afferenti al Centro e dell’Advisory Board;
- e) Individua, d’intesa con il Consiglio Direttivo, le linee generali di indirizzo
dell’attività del Centro, li traduce in programmi di ricerca triennali e propone il piano
annuale delle attività e il relativo utilizzo delle risorse all’Assemblea per
l’approvazione;
- f) Predispone, d’intesa con il Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale sulle attività
svolte e sul relativo utilizzo delle risorse del Centro sulla base della
documentazione relativa all’attività delle Sezioni Scientifiche;
- g) Informa annualmente le Università partecipanti in merito allle attività svolta e ai
programmi di sviluppo;
- h) Trasmette annualmente ai Rettori delle Università convenzionate l’elenco
aggiornato degli afferenti di cui al precedente art. 5;
- i) Invita alle sedute del Consiglio Direttivo, d’intesa con lo stesso, personalità di
riconosciuto e documentato valore scientifico nei campi di interesse del Centro.
In caso d’impedimento del Direttore le sue funzioni sono esercitate, per un periodo
non superiore a quattro mesi dal Vicedirettore designato dal Consiglio Direttivo e
nominato dal Rettore dell’Università sede amministrativa. In caso d’impedimento
prolungato oltre il termine citato, si provvede all’elezione di un nuovo Direttore.
Art. 10 – Advisory Board
10.1 Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento delle attività del Centro il
Consiglio Direttivo può istituire un Advisory Board composto da un numero
variabile di membri in rappresentanza degli Enti, pubblici o privati, sostenitori o
finanziatori del Centro.
10.2 Sono Sostenitori o Finanziatori del Centro, non entrando a far parte dello
stesso, qualsiasi Ente pubblico o privato, nazionale o internazionale che,
condividendo le finalità del centro, voglia allo stesso contribuire.
10.3. L’Advisory Board svolge funzioni consultive di natura tecnico-scientifica ed
organizzativa, formula pareri e proposte, collabora con il Consiglio Direttivo e con
l’Assemblea nella definizione delle attività del Centro.
10.4 L’Advisory Board si riunisce su convocazione del Direttore ed è dal medesimo
presieduto. Il Direttore può designare un coordinatore dell’Advisory Board
destinato a sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità.
10.5 I rappresenti degli Enti membri dell’Advisory Board non possono essere
anche membri esterni afferenti al Centro ai sensi dell’art. 5 del presente accordo.
10.6 Gli enti esterni finanziatori o sostenitori che intendono stabilire rapporti di
collaborazione con il Centro e far parte dell’Advisory Board presentano domanda al
Direttore del Centro secondo il format allegato (allegato 2). Il Consiglio Direttivo ne
delibera l’accettazione.
Art. 11 – Destinazioni del personale
11.1 Per le assegnazioni, le mansioni, i distacchi, le utilizzazioni temporanee del
personale scientifico, tecnico e amministrativo appartenenti alle Università aderenti
al Centro si applicano le disposizioni di legge in materia.
11.2. Per il personale esterno alle Università, compreso il personale non strutturato
con l’Università (assegnisti, dottorandi, collaboratori), ammesso a frequentare le
strutture del Centro, il Direttore dovrà accertare che sia posta in essere una
adeguata copertura assicurativa (infortuni e responsabilità civile) e l’applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 15 del presente accordo.
Art. 12 – Finanziamenti e amministrazione
12.1. La gestione amministrativo-contabile del Centro è assicurata dalle strutture e
dagli uffici dell’Università sede del Centro ed è effettuata secondo le disposizioni
vigenti presso l’Università stessa. Gli oneri relativi all’organizzazione del Centro
graveranno sulle risorse del Centro stesso.
12.2 Il Centro opera mediante i seguenti finanziamenti con destinazione vincolata
alle attività del Centro stesso:
– Contributi erogati dalle stesse Università convenzionate su base volontaria
e compatibilmente con le rispettive disponibilità e regolamentazioni, per la
realizzazione di progetti specifici;
– Fondi erogati a qualsiasi titolo da Enti pubblici e Soggetti privati nazionali
ed internazionali;
– Proventi derivanti da fondi pubblici o privati a sostegno della ricerca;
– Proventi derivanti da atti di liberalità;
– Proventi derivanti da prestazioni per conto terzi, contratti e convenzioni, da
definire secondo la presente Convenzione e secondo le norme dell’Ateneo sede
amministrativa;
– Dalla partecipazione a bandi per progetti di sostegno alla ricerca, in
conformità a quanto previsto nel presente atto;
– Proventi derivanti a qualsiasi titolo a sostegno dell’attività del Centro.
Art. 13 – Atti del Centro ed Accordi di collaborazione con terzi
13.1 Salvo quanto disposto agli articoli seguenti, gli atti che impegnano il Centro
verso terzi per le attività di studio e di ricerca e di promozione delle attività del
Centro saranno firmati dal Rettore dell’Università sede del Centro stesso o da
persona delegata ovvero da persona individuata ai sensi delle disposizioni
normative dei Regolamenti della sede stessa. Eventuali finanziamenti a favore del
Centro saranno iscritti nel bilancio dell’Università sede amministrativa del Centro,
in specifiche voci di entrata e di spesa e saranno utilizzati secondo le deliberazioni
del Consiglio Direttivo.
13.2 Le convenzioni di collaborazione scientifica tra il Centro ed Enti esterni, aventi
ad oggetto le attività specifiche e tipiche del Centro e che non comportino oneri
finanziari diretti a carico delle Università aderenti al Centro, sono sottoscritte dal
Legale rappresentante dell’Università sede del Centro o da persona delegata,
previo espletamento delle procedure amministrative operanti presso l’Università
sede amministrativa del Centro. Eventuali finanziamenti a favore del Centro
saranno iscritti nel bilancio dell’Università sede amministrativa del Centro in
specifiche voci di entrata e di spesa con destinazione vincolata alle attività del
Centro stesso e saranno utilizzati secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Ai fini del presente punto, non rientrano negli accordi di collaborazione i contratti di
servizio o le attività su commissione
Art. 14 – Domande di finanziamento per progetti di ricerca
14.1 Per progetti di ricerca rientranti nelle aree di interesse comune, le Università
convenzionate congiuntamente potranno presentare apposite domande di
finanziamento su Bandi regionali, nazionali e comunitari. I rapporti tra le Parti
relativi all’eventuale richiesta di contributo, sono disciplinati dai commi successivi.
14.2 Per i progetti per i quali il Consiglio Direttivo intenderà proporre domanda di
finanziamento/cofinanziamento, le Parti in via preliminare concordemente
designano l’Università sede amministrativa quale capofila della nuova proposta
progettuale. Per essa il suo legale rappresentante o un suo delegato, previo
apposito specifico mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con
rappresentanza, in nome e per conto di tutte le Parti interessate, potrà presentare
la relativa richiesta di finanziamento, in coordinamento con gli uffici competenti di
ogni singolo partner. L’onere del coordinamento con gli uffici competenti dei
partner spetta ad ogni singolo membro del Consiglio Direttivo.
14.3 Le parti aderenti al Centro non possono essere chiamate a rispondere
solidalmente di eventuali obbligazioni assunte dal Centro stesso nell’ambito di
progetti a cui non hanno conferito l’apposito specifico mandato di rappresentanza
di cui al punto precedente.
Eventuali fabbisogni di copertura derivanti da mancati finanziamenti a seguito di
rendicontazione dei progetti rimangono in capo alle sole Università che hanno
conferito apposito mandato.
14.4 I rapporti tra le parti per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo
saranno oggetto di regolamentazione in appositi atti in conformità al bando
competitivo e alle disposizioni del presente accordo per quanto applicabili.
14.5 Ciascuna Università resta libera e potrà individualmente partecipare a Progetti
diversi da quelli ai quali partecipa il Centro. Le Parti che parteciperanno
individualmente a detti progetti sono tenute alla riservatezza relativamente alle
attività del Centro.
Art. 15 – Attività su commissione di terzi
15.1 Nell’ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, e d’intesa con gli
organi competenti delle strutture scientifiche delle parti eventualmente coinvolte, il
Centro può svolgere attività di ricerca commissionata da Enti pubblici e privati su
contratto e convenzione, secondo le deliberazioni stabilite dal Consiglio Direttivo,
in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti.
15.2 Per le attività su commissione che il Consiglio Direttivo abbia ritenuto di
interesse del Centro, svolgibili a cura delle Università convenzionate e pertanto
accettabili, le Parti concordemente designano in via preliminare l’Università sede
amministrativa, quale commissionario capofila secondo le condizioni di cui nei
punti che seguono.
15.3 Gli atti che impegnano il Centro verso terzi per attività di ricerca
commissionata saranno firmati dall’Università sede amministrativa del Centro e per
essa dal suo legale rappresentante o da un suo delegato che, previo apposito
specifico mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza, in
nome e per conto di tutte le Università interessate:
– Stipuli con i committenti il contratto di appalto/prestazione
d’opera/prestazione d’opera intellettuale/servizio, nonché predisponga e
sottoscriva tutti gli atti ulteriori presupposti, necessari e conseguenti;
– ponga in essere tutti gli adempimenti necessari per la corretta esecuzione
del contratto su commissione;
– rediga e presenti tutta la documentazione necessaria, renda dichiarazioni,
rilasci quietanza e comunque rappresenti le Parti nei confronti del committente, per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura conseguenti al suddetto incarico, fino
allo scioglimento di ogni rapporto e con promessa di rato e valido fin da ora.
15.4 Per le attività per conto terzi affidate al Centro, il Consiglio Direttivo delibera
sull’assegnazione delle quote alle Università direttamente coinvolte.
15.5 Le quote parte dell’importo concordato per lo svolgimento dell’attività di
ricerca commissionata verranno espressamente riportate nel contratto con la
controparte sulla base e in forza del presente atto convenzionale e potranno
essere separatamente fatturate.
15.6 Ciascun Università partecipante all’attività commissionata ha il dovere di
provvedere alla realizzazione delle attività di propria competenza secondo quanto
stabilito dal Consiglio Direttivo. Ciascun Partner che partecipa all’attività
commissionata conserva piena autonomia e indipendenza operativo/gestionale ed
eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale e operativa. Ciascuna Università che partecipa all’attività
commissionata è responsabile nei confronti delle altre del ritardo o
dell’inadempimento nell’esecuzione delle attività e dei compiti di propria pertinenza
e responsabilità ed è tenuta a indennizzare le altre parti di ogni perdita o effetto
pregiudizievole delle stesse subiti per effetto del citato ritardo o impedimento.
15.7 Le parti aderenti al Centro non possono essere chiamate a rispondere
solidalmente di eventuali obbligazioni assunte dal Centro stesso nell’ambito della
realizzazione dell’attività conto terzi a cui non hanno conferito l’apposito specifico
mandato di rappresentanza di cui al punto 15.3.
Eventuali fabbisogni di copertura derivanti dal mancato pagamento dell’attività da
parte del soggetto committente rimangono in capo alle sole Università che hanno
conferito apposito mandato.
15.8 Ciascuna Università aderente al Centro potrà autonomamente stipulare
contratti su commissione con terzi anche su materie rientranti nel settore di
interesse del Centro, escludendo la responsabilità del Centro medesimo in caso di
danni o inadempimenti. Le Università che parteciperanno individualmente a detti
contratti, sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività del Centro.
Art. 16 – Segretezza – Proprietà Intellettuale – Nome e Logo delle Parti
16.1 Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le informazioni
proprietarie svelati da una parte all’altra in ragione delle finalità del presente
accordo senza previo accordo tra le stesse.
16.2 Eventuali risultati scaturenti dalle attività oggetto del presente accordo
resteranno di proprietà comune delle Parti, partecipanti alle attività, che ne
disciplineranno congiuntamente l’uso e la divulgazione in relazione all’effettivo
apporto.
16.3 La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello
svolgimento delle attività finanziate dal Sistema di Sostegno alla Ricerca (bando
precompetitivo) ovvero oggetto di attività su commissione (conto terzi su base
negoziale) e le forme di diffusione formeranno oggetto di apposita
regolamentazione all’interno dei contratti attuativi delle attività medesime.
Art. 17 – Modifiche alla Convezione istitutiva del Centro
Ogni modifica della Convenzione istitutiva del Centro può essere apportata
d’intesa tra le Università convenzionate, anche su proposta dei due terzi degli
afferenti al Centro, riuniti in assemblea debitamente convocata, e deve essere
formalizzata mediante atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati e
sottoscritti da tutte le università convenzionate.
Art. 18 – Durata, rinnovo e recesso
18.1 La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipula e ha una validità
di 6 anni, rinnovabile previo accordo tra le parti e mediante apposito atto aggiuntivo
sottoscritto dalle Parti stesse sulla base della valutazione della relazione
predisposta dal Direttore del Centro sulle attività svolte nel precedente periodo di
attività e sul programma delle attività da realizzare nel periodo successivo.
18.2 A partire dall’inizio del quinto anno di vita del Centro, il Consiglio Direttivo
propone all’Assemblea il rinnovo del Centro. Compete al Direttore l’onere di
comunicare alle Università convenzionate la proposta di rinnovo approvata
dall’Assemblea non più tardi di 10 mesi prima della scadenza. Entro la scadenza
del centro, l’atto convenzionale dev’essere sottoscritto dalle Università interessate
e devono essere ricostituiti tutti gli organi, pena l’inoperatività del Centro (non è
ammessa “prorogatio” dell’operatività del centro e dei mandati degli organi).
18.3 Le Università contraenti possono recedere dalla convenzione, dando una
disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore del Centro.
Art. 19 – Adesioni ulteriori
19.1 Possono aderire al Centro altre Università, a seguito di formale richiesta da
inoltrare per l’approvazione al Consiglio Direttivo, e in seguito, per gli adempimenti
formali, al Direttore del Centro. La delibera del Consiglio Direttivo sarà notificata
alle Università convenzionate e diverrà produttiva di effetti se non perverranno
controindicazioni dalle Università convenzionate nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento.
19.2 Nel caso di adesione di altre Università è necessario formalizzare la delibera
del Consiglio Direttivo- mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alla
presente convenzione, approvati e sottoscritti da tutte le Università convenzionate.
Art. 20 – Salute e sicurezza del lavoro
In materia di salute e sicurezza del lavoro si applica la normativa vigente e in
particolare il d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In questa ottica
il personale delle Università convenzionate, compresi eventuali collaboratori
esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi
della sede di attività in comune, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di
sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita
dichiarazione. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive
modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale
(DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, sono attribuiti in
base ai regolamenti vigenti presso la sede ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono
sulla sede di provenienza.
Art. 21 – Beni Strumentali
Eventuali apparecchiature, attrezzature e accessori che servissero per lo
svolgimento dei programmi di interesse comune delle Parti potranno essere
acquistate da una delle Parti autonomamente ovvero sulla base della ripartizione
dei finanziamenti approvata dal Consiglio Direttivo, seppure dedicate, in tutto o in
parte, allo svolgimento dei programmi comuni. Salvo patto contrario, rimane inteso
che, in ogni caso, le eventuali spese di trasporto, assicurative e di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria rimarranno a carico della Parte proprietaria
dell’apparecchiatura o dell’attrezzatura.
Ciascuna Parte resterà proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con le
somme/contributi erogati che vengono alla stessa assegnati in virtù
dell’affidamento delle attività che le singole Università si impegnano a svolgere
sulla base del presente atto.
Articolo 22 – Scioglimento del Centro
22.1 Il Centro è sciolto su proposta dell’Assemblea previa delibera degli organi
centrali di governo di tutti gli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:
- a) mancanza di risorse finanziarie;
- b) mancanza di Struttura disponibile per l’espletamento delle pratiche
amministrative;
- c) venir meno dell’interesse per i temi di interesse del Centro.
Il Centro, in ogni caso, fermo restando il permanere dell’interesse alle sue attività,
richiede quale requisito minimo di sopravvivenza il coinvolgimento di almeno due
Università.
22.2 Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro
dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione
amministrativo – contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo
che l’Assemblea ha avanzato proposta di scioglimento. Qualora impegni o contratti
verso terzi comportassero l’esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto
alla proposta di scioglimento, il Consiglio indicherà le modalità da osservare per
onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento dell’attività
dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento
degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.
22.3 In caso di scioglimento del Centro:
-Salvo quanto già disposto all’art. 21, i beni eventualmente concessi in uso al
Centro saranno riconsegnati alla struttura concedente.
Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro saranno ripartite fra le
Università aderenti sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, i fondi
assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.
Art. 23 – Firma digitale e spese di bollo
Il presente accordo è firmato digitalmente ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. –
Codice dell’amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i. in n. 16 documenti digitali identici, uno per ogni Università aderente al
Centro, ognuno sottoscritto dal rispettivo Rettore. Il complesso dei documenti
firmati, costituenti l’insieme delle accettazioni, forma l’accordo definitivo.
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo
virtuale dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca (aut. N. 95936 del
23.12.2002), ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642.
Art. 24 – Norma transitoria
In prima applicazione afferiscono al Centro docenti, ricercatori, assegnisti e
dottorandi, delle Università convenzionate, che siano interessati al tema del
Centro, indicati nell’allegato 3 alla presente convenzione.
Afferiscono altresì, ma non partecipano alle elezioni degli Organi del Centro, le
persone fisiche esterne all’Università indicate nell’allegato n. 4 interessate ai temi
del Centro, la cui domanda di afferenza è stata valutata ed accettata dalle
Università convenzionate su proposta del comitato promotore.
Fino alla nomina del Direttore svolge le funzioni di presidente pro tempore
dell’Assemblea il decano degli afferenti al Centro. La prima assemblea si tiene
presso l’Università a cui afferisce il Decano. Il Direttore del Centro ha l’obbligo di
tenere costantemente aggiornato l’elenco allegato e tenere costantemente
informate le Università aderenti.
Letta, approvata e sottoscritta.